SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 20/03/2014

Sentenza per condizione apposta dall'Attore e dolo ordito dalla Convenuta. Sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Bari e Decreto Rotale di Conferma

DIRITTO CANONICO

Le sentenze emesse dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese (coram Pica) e dal Tribunale Apostolico della Rota Romana (coram Pinto) sono estremamente interessanti sia sotto il profilo della singola fattispecie analizzata, che del ragionamento logico-giuridico che sta alla base della decisione, confermata dal turno rotale.
La vicenda riguarda una causa di nullità del matrimonio per condizione futura apposta dall’uomo attore e per dolo ordito dalla convenuta, in relazione ad una unione coniugale del 2001.
La questione centrale affrontata in entrambi i gradi del giudizio è stata quella dell’inganno ordito dalla donna nei confronti del futuro marito riguardo alla sua situazione economica, dato che la stessa aveva assunto gravosi impegni economici che avrebbero, di fatto, compromesso la situazione patrimoniale della futura famiglia.
Ed in particolare, a pochi giorni dalla celebrazione del rito nuziale, la convenuta rivelava al futuro marito che la Cooperativa di cui ella era socia-dipendente aveva richiesto una fideiussione di 2 miliardi e 400 milioni di vecchie lire, a favore della stessa società.
Il marito si spaventò moltissimo dinanzi a questa rivelazione poiché evidentemente tale scelta avrebbe ben potuto coinvolgere pericolosamente la stabilità della coppia. La donna cercò di rassicurare il marito minimizzando la durata di detto impegno economico, derubricandolo ad impegno solo temporaneo, tacendogli comunque che aveva già firmato la garanzia ben prima delle nozze. Solo successivamente il marito riuscì a scoprire l’inganno ordito dalla moglie, allorquando il tutto fu spiegato in sede penale come prassi ordinaria della società, venendo questi a conoscere che ella aveva firmato, in precedenza, altre fideiussioni senza mai informarlo.
A seguito di tale scoperta l’uomo immediatamente lasciò la moglie iniziando la separazione coniugale, a cui seguì la richiesta di nullità matrimoniale.
In concreto, i giudici esaminatori di questa vicenda si sono posti l’interessantissima domanda relativa a quali siano i criteri per determinare se una qualità possa o meno perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale.
Il dolo deve essere grave e deve far riferimento a una qualità grave, ma occorre chiedersi se alcune qualità, possano ad ogni modo essere considerate talmente gravi in se stesse da poter perturbare la vita coniugale. Ed è proprio quello che è successo nel caso esaminato nella presente fattispecie, atteso che proprio la gravità dell’inganno e delle macchinazioni ordite (dalla convenuta con la sua condotta volutamente omissiva), nel contesto dell’idea di matrimonio che la coppia voleva costituire, ha determinato in nuce l’invalidità del vincolo e la sua conseguente nullità.
In conclusione, ciò che caratterizza la presente vicenda è proprio l’evidente oggettività della circostanza gravemente perturbante che, di fatto, supera la soggettività della stessa qualità perturbante della vita coniugale. E ciò perché verrebbe a mancare la libertà necessaria ad uno dei nubendi a poter costruire una futura vita matrimoniale, in quanto dolosamente ingannato dalla comparte.
E nella vicenda in esame, la gravità dell’inganno e la sua forza invalidante è stata valutata primariamente dai giudici baresi, trovando ampio accoglimento nel decreto rotale di ratifica.

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
01. SENTENZA BARI (Pica) (2).docx
02. Decreto c. Pinto (n.v.) (1).docx