SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 11/10/2017

Nel caso di rottura ingiustificata della promessa di matrimonio non si applica la responsabilità extracontrattuale

DIRITTO DI FAMIGLIA

Il tema viene affrontato in questa interessante sentenza della Corte d’Appello di Palermo dell’11 ottobre 2017 (la n.1833/17).

La vicenda prende le mosse da una storia in cui due fidanzati decidono di sposarsi. Nel periodo intercorrente tra la data delle pubblicazioni eseguite nell’Ufficio dello Stato Civile del proprio Comune di residenza e il giorno stabilito per il matrimonio, l’uomo però cambia idea. La donna, per questo motivo lo cita in giudizio chiedendo il rimborso delle spese sostenute e delle obbligazioni contratte a causa della promessa non mantenuta, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non, subito a seguito del rifiuto di contrarre con lei le nozze già fissate. Il Tribunale respinge entrambe le domande ritenendo improcedibile la domanda ex articolo 81 c.c. e non giustificata la richiesta di risarcimento del danno ex articoli 2043 e 2059 c.c.

La donna a questo punto propone appello dinanzi alla competente Corte d’Appello che accoglie parzialmente il suo ricorso, ritenendo validamente presentata la domanda solo per l’articolo 81 c.c.

In particolare la Corte ricorda come la promessa di matrimonio non obbliga le parti a contrarre il matrimonio, garantendo la massima libertà del consenso delle parti sino al momento della celebrazione delle nozze. Tuttavia, la rottura ingiustificata di tale promessa comporta delle conseguenze patrimoniali, le quali sono previste in maniera tassativa dagli articoli 80 e 81 c.c. con restituzione dei doni, con il rimborso delle spese sostenute e delle obbligazioni contratte a causa della promessa.

Ciò premesso non può configurarsi l’ipotesi di un ulteriore risarcimento, né sul piano patrimoniale, né sul piano non patrimoniale, in quanto la scelta di contrarre o meno matrimonio è un atto di libertà incoercibile, con la conseguenza che “colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all’art. 81 c.c”, e non anche “alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor meno, all’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale”.

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Corte Appello Palermo 11.10.2017.pdf