SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 09/10/2017

Nel caso di richiesta di annullamento del matrimonio occorre la prova che la malattia del coniuge fosse sconosciuta all’istante

DIRITTO DI FAMIGLIA

Interessante sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli (la 4053/2017) che affronta il tema dell’annullamento del matrimonio per errore dovuto all’esistenza di una malattia fisico o psichica dell’altro coniuge. La Corte d’Appello conferma come è necessario che la presenza di tale patologia non sia già a conoscenza prima della celebrazione del matrimonio. Nel caso contrario non può chiedersi l’annullamento del vincolo anche in presenza di gravi difficoltà relazionali nella coppia.

La fattispecie in esame vede come protagonisti un uomo e una donna che decidono di sposarsi dopo un fidanzamento “a distanza” durato diversi anni, periodo durante il quale la loro frequentazione rimane limitata alle sole ferie estive e festività natalizie. Una volta sposati, dopo poco meno di due anni, la moglie cita in giudizio il marito chiedendo l’annullamento del matrimonio ai sensi dell’articolo 129-bis del codice civile, assumendo di aver scoperto come lo stesso sia affetto da una grave forma depressiva da lei assolutamente ignorata prima del matrimonio e che, naturalmente, se a lei nota, non l’avrebbe portata a contrarre le nozze. La difesa del marito però insiste sulla circostanza per cui la donna era, in realtà, ben consapevole del suo stato mentale, avendolo addirittura accompagnato più volte a sostenere delle visite specialistiche.

In primo grado il Tribunale competente sulla scorta di diverse testimonianze tutte ritenute attendibili, rigetta la domanda sottolineando, altresì, che la donna “usando l’ordinaria diligenza, bene avrebbe potuto accertarsi delle reali condizioni di salute dell’uomo che stava per sposare, tenendo conto dell’importanza oggettiva della decisione, nel caso di specie intervenuta dopo un congruo periodo di fidanzamento”.

Dinanzi a tale provvedimento la donna impugna la sentenza. La Corte d’Appello napoletana però conferma la decisione del Giudice di prime cure osservando che, ai sensi dell’articolo 122 del codice civile, il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato dato per effetto di errore “essenziale” sulle qualità personali dell’altro coniuge; errore che ben può essere costituito dall’esistenza di una malattia fisica o psichica che impedisca il corretto svolgimento della vita coniugale. La Corte d’Appello, però, evidenzia come l’esistenza della patologia e, soprattutto, la mancata conoscenza di essa da parte dell’altro coniuge deve essere provata, non essendovi una presunzione assoluta sul punto. In sostanza, i giudici chiariscono che la mancata conoscenza della patologia deve essere dimostrata e solo tale prova può condurre all’annullamento del matrimonio, senza che possano rilevare sotto il profilo probatorio eventuali difficoltà relazionali manifestatesi durante la vita coniugale. Circostanza questa che nel caso esaminato deve essere esclusa dal lungo decorso della malattia da cui è affetto l’uomo e altresì dal lungo periodo di fidanzamento durante il quale la donna non poteva ignorare l’esistenza della patologia di cui soffriva il futuro marito.

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Corte App. Napoli n.4053 del 2017.pdf