SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 16/06/2017

Il mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti

DIRITTO DI FAMIGLIA

Con questa pronuncia il Tribunale di Roma torna sull’obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli e, nello specifico, il giudice romano sostiene che: “l’oggettiva e notoria situazione del mercato del lavoro, con tassi di disoccupazione elevatissimi tra i giovani, fa presuntivamente ritenere che la mancanza di lavoro sia incolpevole”.

Per sottrarsi a tale impegno, il genitore obbligato deve dimostrare la raggiunta indipendenza economica del figlio o l’inerzia ‘colpevole’ di questi nel reperire una idonea occupazione.

Partendo da queste premesse di diritto, la domanda del ricorrente con cui chiedeva di essere completamente esonerato dall’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento verso la figlia avuta da una precedente relazione – basata sul peggioramento delle proprie condizioni fisiche e sulla necessità, sopravvenuta, di mantenere anche un nuovo figlio avuto da una successiva relazione, non ha avuto pieno accoglimento.

Il Tribunale di Roma ha, infatti, rilevato che l’obbligo del mantenimento dei figli non può cessare con il raggiungimento della maggiore età, ma va verificato caso per caso “in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”.

Nel caso in questione, la figlia ventunenne “ha terminato gli studi superiori ma, allo stato, non percepisce redditi, né il padre ha dimostrato l’inerzia della ragazza rispetto a concrete proposte di lavoro”. Così la domanda non è stata accolta, se non in una parte in quanto è stato comunque ritenuto che dal momento iniziale della pronuncia in cui era stato stabilito il contributo al mantenimento fossero comunque intervenute delle modifiche nella situazione economica-lavorativa dell’obbligato, che motivavano tale parziale riduzione.

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Decreto Tribunale Roma 16.06.2017.pdf