SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 19/05/2017

Abbandono del minore e risarcimento del danno

DIRITTO DI FAMIGLIA

A seguito della decisione delle Sezioni unite della Suprema Corte, la n. 26972/2008 in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 del Codice civile, può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili di una persona, che abbiano tutela costituzionale”, così il Tribunale di Roma in una sentenza del 19.05.2017 nella quale viene riconosciuto a una minore, a cui il padre aveva negato cura, istruzione e mantenimento, al risarcimento dei danni patiti e qui quantificati nella somma di euro 70.000,00.

Già le Sezioni Unite della Suprema Corte n.26972/2008 avevano evidenziato “il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione e mantenimento)”, sottolineando come questo comportamento lede i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 30 della Costituzione e nelle norme di diritto internazionale, che riconoscono un elevato grado di tutela.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Roma, i giudici capitolini hanno ritenuto provato che il padre ha violato i diritti fondamentali della figlia “pur essendo a conoscenza del possibile legame di filiazione”. Il giudice non ha ritenuto ammissibile il danno patrimoniale per mancanza di prova specifica, ma ha ritenuto raggiunta la prova del danno “al corretto sviluppo psicofisico”, violato “dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo”. Il danno deriva “dal dolore del figlio, dal suo turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell’arco della vita”.

Tutto ciò, secondo il Tribunale, va valutato col “parametro della liquidazione equitativa di cui agli articoli 1226 e 2056 del Codice civile” e in particolare coi criteri di liquidazione connessi alla morte di un genitore, diminuiti perché rispetto a questo caso il rapporto umano non è perduto per sempre.

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Trib. Roma 19 maggio 2017.pdf