SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 23/10/2017

La nuova convivenza non è sufficiente per l’eliminazione dell’assegno divorzile

DIRITTO DI FAMIGLIA

Con questa interessante Ordinanza del 23.10.2017, la Suprema Corte di Cassazione ritorna sul problema del nuovo rapporto che il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile intraprenda con altro partner.

Per la Corte non è sufficiente dimostrare che il beneficiario conviva con il nuovo compagno ma occorre, invece, dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi idonei a qualificare la nuova unione dell’ex come una famiglia di fatto alla quale l’attuale partner offra uno stabile apporto economico.

Nello specifico i Giudici interpellati, hanno confermato il rigetto delle pretese di un uomo che, partendo dal presupposto che la ex moglie avesse intrapreso una convivenza con un nuovo partner, chiedeva di essere esonerato dal versamento del contributo economico mensile alla donna.

Ciò non è possibile atteso che nel corso del giudizio di merito era mancata la prova che la nuova relazione intrapresa dall’ex coniuge avesse i connotati di una famiglia di fatto, tale da legittimare il venir meno dell’assegno.

La Corte di Cassazione, ratificando la decisione di secondo grado, ha a tal proposito precisato che “la dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all’assegno divorzile”, escludendo in tal modo la possibilità dell’eliminazione dell’assegno ove tale prova non venga ritualmente raggiunta.

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Cassazione ott. 2017.pdf