SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 02/05/2017

In caso di contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola (pubblica o privata), il giudice opta per quella pubblica

DIRITTO DI FAMIGLIA

In questa apprezzabile ordinanza del Tribunale di Perugia, si afferma il principio per cui, in caso di contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola da far frequentare ai figli minori, il giudice deve scegliere prioritariamente quella pubblica rispetto a quella privata.

Nella fattispecie affrontata dai giudici perugini, una coppia di ex conviventi era in profondo disaccordo sulla scelta della scuola materna in cui iscrivere il figlio. La madre, da una parte, riteneva che il bambino dovesse continuare a frequentare la scuola pubblica, mentre il padre preferiva l’iscrizione in una scuola privata che offriva spazi all’aperto e la possibilità di apprendere una seconda lingua.

Il Tribunale accoglieva l’istanza della madre precisando che: “nell’ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione del figlio nella scuola, debba essere privilegiata l’istruzione pubblica” e questo perché quest’ultima rappresenta una “scelta “neutra”, espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale ex art.33 comma II cost.

A ciò deve aggiungersi l’importante osservazione per cui solo l’ordinamento scolastico pubblico è “gratuito e universale … mentre la scuola privata impone il pagamento di rette e, soprattutto, l’adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione educativa (o religiosa) che possono non essere condivisi dai genitori”, opzioni su cui il giudice non può sindacare, trattandosi di scelte personalissime che non possono che essere rimesse alla sola libera determinazione dei genitori.

L’ordinanza specifica anche che a nulla vale una precedente iscrizione ad una scuola privata per poterla considerare vincolante per tutta la durata degli studi scolastici del minore, giacché la preferenza dei genitori deve essere rinnovata di anno in anno.

Solo ove emergano evidenti controindicazioni a studiare in una scuola pubblica o vi siano “elementi precisi e peculiari”, che rendano in concreto preferibile, nell’interesse del minore, la frequenza di una struttura diversa da quella pubblica, potrà essere privilegiata l’iscrizione alla scuola privata. Come, ad esempio, garantire la continuità scolastica oppure far seguire il minore da insegnanti che lo debbano sostenere in “specifiche, accertate, difficoltà di apprendimento, di socializzazione, di inserimento”.

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Tribunale Perugia 2.maggio.2017.pdf