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Articolo del 28/03/2020

Coronavirus e diritto di visita dei figli, le contraddizioni del decreto. Lo studio legale Sinisi-Scrascia risponde alle domande

Domanda: Qual’è la situazione attuale dei genitori non collocatari alla luce del nuovo Decreto Legge del 25.03.2020 n.19?

 

Avv. Stefano Sinisi

 

1)    Preliminarmente va fatta una precisazione: il diritto di visita non è il diritto del genitore non collocatario a vedere i figli, ma quello dei figli a poter continuare a coltivare un sano rapporto affettivo con il genitore nel rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità. Ciò premesso va specificato che occorre distinguere tra tre diverse posizioni di carattere generale: 1) i genitori separati/divorziati che hanno già ottenuto un provvedimento da parte del Tribunale che disciplina il diritto di visita a favore del genitore non collocatario, 2) quei genitori che si stanno separando/divorziando e hanno provveduto a depositare un ricorso congiunto e sono in attesa dell’udienza di omologa o di conclusione dell’iter divorzile oppure l’udienza si è tenuta ma si è in attesa del provvedimento del Giudice e, infine, 3) le persone che sono separate solo di fatto o quelle che, in regime separativo con procedimento contenzioso pendente, sono in attesa dei provvedimenti temporanei ed urgenti ad emettersi in fase di udienza presidenziale.

Nel primo caso si può ipotizzare la possibilità di circolazione per poter esercitare il diritto di visita in favore dei minori, munendosi oltre che dell’autocertificazione prevista, anche del provvedimento del Giudice ove vengono specificati i tempi di permanenza con il genitore non collocatario. Nel secondo caso, in attesa di un provvedimento del Giudice ma essendo presenti due avvocati, è verosimile che le parti si rivolgano ciascuna al proprio legale per cercare una soluzione condivisa e di buon senso. Nel terzo caso, invece, la situazione presenta le maggiori criticità proprio alla luce della mancanza di qualsivoglia provvedimento che regolamenti il diritto di visita. In questo caso vige solo il buon senso dei genitori che dovrebbe essere sempre indirizzato alla tutela del minore e della sua salute.

           

Domanda: Quindi, nonostante l’inasprimento delle misure volte al contenimento del contagio, restano consentiti gli spostamenti per esercitare il diritto di visita?

           

 

            Avv. Jessica Scrascia

 

2)    Ad oggi il quadro normativo, alla luce dei numerosi Decreti che si sono succeduti al pari delle conseguenti autocertificazioni, appare alquanto contraddittorio e caotico. Si potrebbe rispondere affermativamente solo nei casi ove vi sia un provvedimento del Giudice che calendarizzi le modalità di esercizio del diritto di visita sia nello stesso comune che in comuni differenti. In realtà, rimangono grosse perplessità poiché gli spostamenti restano in linea di principio consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute con la finalità di “scongiurare spostamenti in ambito nazionale … che possano favorire la diffusione dell’epidemia”, cercando in tutti i modi di contrastarne la propagazione (come chiarito nella Circolare del 23.03.2020 presente sul sito ufficiale del Ministero Degli Interni - N.15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ). Nell’ultima autocertificazione del 26.03.2020 è prevista espressamente la possibilità di spostarsi per non meglio precisati “obblighi di affidamento dei minori” la cui espressione è piuttosto impropria e lascia più di un dubbio interpretativo e, laddove voglia riferirsi all’esercizio del diritto di visita, questo non è certamente un obbligo, né tanto meno ha i caratteri dell’urgenza. Le limitazioni sinora adottate trovano legittimazione in virtù della prevalenza assoluta dell’inviolabile diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) che prevale su tutti gli altri diritti che, seppur anch’essi costituzionalmente garantiti, soccombono dinanzi a quello preminente (esempio ne è la limitazione della libertà personale). Non si comprende, quindi, come permettere i numerosi spostamenti, che regolarmente avvengono per esercitare il diritto di visita, possa conciliarsi con la finalità di contrastare la diffusione del virus. Tutto ciò vale, a maggior ragione, con riferimento alla tutela della salute dei minori ed indipendentemente dal fatto che il diritto di visita venga esercitato all’interno o all’esterno del proprio comune. Infine, è doveroso precisare anche come il D.L. del 25.03.2020 non preveda più l’applicazione delle misure punitive previste dall’art. 650 c.p. ma, invece, una sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 euro.

           

Domanda: Come si stanno orientando i Tribunali dinanzi a questa nuova situazione ?

 

            Avv. Stefano Sinisi

 

Ribadito che gli orientamenti tra tutti gli addetti ai lavori sono piuttosto contrastanti e che ci sono pochissime pronunce sul punto, occorre precisare che spesso, anche non in regime emergenziale come quello attuale, i Tribunali sono orientati alla tutela della salute psico-fisica dei minori come principale interesse da tutelare e possono  prevedere anche una sospensione temporanea del diritto di visita o, addirittura, arrivare alla pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale in via definitiva, proprio qualora si ravvisino ragioni di pregiudizio per l’integrità psico-fisica del minore. Ne consegue che, essendo la situazione d’emergenza legata al Covid-19 temporanea e finalizzata proprio alla tutela della salute della collettività e quindi anche dei minori, anche i provvedimenti emanati dal Governo, avendo una funzione emergenziale e temporanea, potrebbero comprimere altri diritti. Condivisibili appaiono, pertanto, i recenti provvedimenti adottati da diversi Giudicanti sul territorio nazionale tra i quali si citano quello del Tribunale di Matera del 12 marzo 2020 il quale stabilisce la sospensione urgente del diritto di visita in ragione dell’attuale rischio epidemiologico e dei provvedimenti restrittivi adottati anche all’interno dello stesso comune, “essendo contrario al superiore interesse del minore uscire di casa e frequentare luoghi e persone diversi dal proprio domicilio”, l’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce del 20 marzo 2020 che dispone in via d’urgenza “che il padre consenta ai minori collegamenti via Skype o con Wapp  videochiamata, una volta al giorno … con la madre” garantendo in tal modo la continuazione anche in tale situazione emergenziale il rapporto con il genitore non collocatario “con le modalità che consentano la tutela della salute di ciascuno”, nonché il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 23 marzo 2020 che ha deciso di “autorizzare la sospensione del diritto di visita e i rientri in famiglia dei minorenni inseriti in contesti eterofamiliari” proprio in ragione dell’emergenza sanitaria.

 

Domanda: Quale scenario, in conclusione, si può ipotizzare per i genitori in questa difficile situazione ?

 

Avv. Jessica Scrascia

 

Auspicando una rapida soluzione dell’attuale situazione emergenziale, si ravvisano notevoli perplessità nella possibilità di tutelare il supremo diritto alla salute collettiva e dei minori permettendo lo spostamento degli stessi al di fuori del proprio domicilio o residenza, soprattutto nel caso in cui uno dei genitori fosse impegnato a svolgere attività che lo espongono al rischio diretto di contagio (per esempio personale sanitario, delle forze dell’ordine o a contatto con il pubblico in attività non sospese in forza del DPCM del 22.03.2020) o, addirittura, perché conviventi con quelle categorie ritenute universalmente più a rischio. In conclusione, anche se parrebbe consentito spostarsi per esercitare il diritto di visita, quello che preme evidenziare è che la genitorialità deve essere esercitata sempre responsabilmente e pertanto bisogna evitare di esporre i minori al rischio del contagio, limitando il più possibile gli spostamenti e, magari, ricorrendo ad un maggiore utilizzo dei mezzi di comunicazione che oggi la tecnologia mette a nostra disposizione (skype, whatsapp, etc.).