ARTICOLI PUBBLICATI - DETTAGLI

Articolo del 01/03/2013

Introduzione al Convegno "Perizia e Verità" - Otranto

Buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto vorrei salutare e ringraziare Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Otranto, Mons. Donato Negro, per l’ospitalità offertaci in questa splendida sede. Altresì mi unisco al saluto e ringraziamento dell’Avv. Perrone nei confronti del Sindaco di Otranto, il Dott. Cariddi, così come del Presidente dell’Ordine degli Avv.ti di Lecce, l’Avv. Rella, per il patrocinio accordato a questo evento formativo.

Richiesto dal nostro Presidente, il mio intervento, sarà una brevissima introduzione all’affascinante tema di questo convegno. Ruberò, per questo, pochissimi minuti alla vostra attenzione, per lasciare spazio agli interventi degli illustri relatori che affronteranno con assoluta sapienza questo tema così delicato.

La perizia, quale mezzo di prova con il quale, tramite specifiche conoscenze scientifiche o tecniche del Perito, si cerca di accertare l’esistenza di un fatto, le sue cause, la sua natura, il suo valore o effetti comunque impossibili da verificare e valutare con le comuni conoscenze e percezioni, è un mezzo di prova evidentemente di grandissima importanza in ogni tipo di processo.

Per questo, vorrei molto brevemente proporre due spunti di riflessione. Il primo è quello dell’inevitabile dialogo che si deve instaurare tra il Perito ed il Giudice.

Questo dialogo è normalmente impostato sul modello domanda e risposta, e ciò comporta qualcosa di ovvio ma non per questo scontato: ossia che la risposta dipende in buona parte dalla domanda. Perciò bisogna riconoscere che talvolta la causa di eventuali insufficienze della perizia si devono ricercare a monte della stessa, proprio nella formulazione del quesito. Anche se ovviamente rileva altresì l’accuratezza dell’indagine istruttoria fino a quel momento effettuata.

Ponendo maggiormente l’attenzione sulle perizie che hanno come oggetto la valutazione psicologica di un soggetto, è quindi evidente come il momento più delicato si trova proprio nel passaggio dal clinico al giuridico, dato che, evidentemente, il dato scientifico sulla condizione psichica di una persona, non può essere acriticamente recepito dal Giudice che, rimanendo pur sempre il Peritus Peritorum, dovrà tener conto di quanto evidenziato dal Perito per comprendere appieno l’influsso di un eventuale disturbo sulla capacità giuridica del periziando (al riguardo penso ad esempio alla valutazione psicodiagnostica nei casi della stima della capacità genitoriale nei procedimento volti alla richiesta di decadenza della potestà genitoriale in ambito minorile oppure alla capacità di esprimere un valido consenso ai fini di contrarre un matrimonio nei processi canonici, o ancora ai fini di determinare l’imputabilità di un soggetto in un processo penale).

Ecco allora che il punto nodale della questione è, a mio sommesso avviso, come rendere sinergico il colloquio Giudice-Perito, in vista di una sentenza che debba essere il più giusta possibile; stabilire il modo in cui il Perito debba adempiere il suo specifico ruolo, affinché esso risulti effettivamente utile per l’indagine istruttoria. La perizia è quindi sì legata al tema della ricerca della verità, ma anche a quello dell’interpretazione giuridica dei fatti, valutazione questa che spetta però esclusivamente al Giudice.

Il quale è chiamato a superare il paradosso per cui se questi dapprima fa ricorso all’ausilio di un esperto proprio perché non possiede le conoscenze scientifiche che risultano necessarie per un’adeguata ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, deve poi formulare una decisione di questo genere valutando, ed eventualmente criticando o respingendo, le conclusioni formulate dall’esperto. Per questo, come dice il prof. Del Amo, il Giudice “deve verificare, sulla base della logica comune, la persuasività delle conclusioni peritali”.

Ed è quindi questo il secondo spunto di riflessione, appunto la valutazione della perizia.

Il Giudice può e deve verificare se le conclusioni a cui giunge il Perito siano giustificate e se siano attendibili sul piano del metodo, tenendo presente l’obbligo di motivazione alla decisione. Senza però perdere di vista il fine ultimo a cui il processo, qualunque tipo di processo dovrebbe tendere: la ricerca della verità.